Art. 4.
(Riserve di posti nei concorsi per il reclutamento degli ufficiali delle Forze armate).

      1. Fermi restando i benefìci previsti dalle norme vigenti, il 25 per cento dei

 

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posti messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.
      2. Nei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei carabinieri, la riserva dei posti di cui al comma 1 è estesa anche al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.